Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai titolari di autorizzazioni di commercio al dettaglio su aree private.
Come fare
I commercianti che intendono fare una vendita sottocosto devono darne comunicazione su apposito modello richiedibile presso l’Ufficio Commercio, almeno 5 giorni prima della data di inizio della vendita medesima, indicandone la sua durata.
Cosa serve
Non è soggetta a comunicazione al comune la vendita di: prodotti alimentari freschi e deperibili, prodotti alimentari qualora manchino meno di 3 giorni alla data di scadenza o meno di 15 al termine minimo di conservazione, prodotti tipici di festività tradizionali dopo la ricorrenza, prodotti extralimentari difettati o tecnologicamente obsoleti. Il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50.
Cosa si ottiene
Esiste l’obbligo di: indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e periodo temporale della vendita. Inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all’interno dell’esercizio commerciale. Comunicazione al pubblico di eventuale chiusura anticipata della vendita per esaurimento merci.
Tempi e scadenze
Presentare la comunicazione almeno 5 giorni prima della data di inizio delle vendite sottocosto. Si possono fare solamente 3 volte all’anno, con una durata non superiore ai 10 giorni
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo di 20 giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 5 settembre 2024, 17:06