Materie del servizio
A chi è rivolto
Le tipologie di subingresso possono essere le seguenti: subingresso per atto tra vivi (mediante trasferimento della gestione o della proprietà), subingresso mortis causa (acquisizione dell’attività in qualità di erede).
Descrizione
Il subingresso è il trasferimento, dal soggetto titolare ad altro soggetto, della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, purché sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art 6, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 25 luglio 2003, n. 14.
Come fare
Il subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a denuncia di inizio attività su apposito modello richiedibile presso l’Ufficio Commercio. Il subentrante ha diritto a continuare l’attività del cedente, purché abbia presentato regolare denuncia di inizio attività su apposito modello predisposto dal comune.
Cosa serve
Alla denuncia deve essere allegata la seguente documentazione: comunicazione di variazione della titolarità di autorizzazione sanitaria se l’attività prosegue nei medesimi locali senza aver apportato alcuna modifica.
Oppure: nuova richiesta di autorizzazione sanitaria, qualora vi siano modifiche ai locali. Per i cittadini extracomunitari è necessario presentare copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
Cosa si ottiene
Contattare l'ufficio competente.
Tempi e scadenze
E’ sempre richiedibile purché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali e sia comprovato il trapasso d’azienda. Solo nel caso di subingresso per causa di morte il possesso dei requisiti sia morali che professionali deve essere dimostrato entro 6 mesi dalla morte del titolare dell’attività, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore.
Iter:
Presentazione della denuncia; rilascio ricevuta comprovante il ricevimento; protocollo dell’istanza; comunicazione avvio procedimento; entro e non oltre i 10 giorni dalla data di ricezione della domanda, verifica della completezza dell’istanza. Nel caso di mancanza dei documenti necessari all’istruttoria: invio all’interessato di richiesta di integrazione. La richiesta sospende il procedimento (trasferimento non effettuabile), che riprenderà alla presentazione di quanto mancante; verifica di ufficio dei requisiti morali e professionali; nel caso il subingresso comporti anche una modifica dei locali si procederà anche alla verifica dei requisiti oggettivi relativi ai nuovi locali; ad esito favorevole: rilascio dell’autorizzazione (comunicazione dell’avvento al Prefetto entro 10 giorni. – al Questore entro 20 giorni); ad esito sfavorevole: rigetto dell’istanza con divieto di trasferimento della titolarità o della gestione.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 5 settembre 2024, 16:44