Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai possessori di immobili
Descrizione
Il servizio è destinato a possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).
A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalla Legge n. 160/2019 (commi da 739 a 783). La Legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha operato l’accorpamento IMU-TASI. L'imposta deve essere versata in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di riferimento. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
E' esclusa dal pagamento l'abitazione principale, ovvero l'immobile che è destinato dimora di fatto e dove è stata assegnata la residenza anagrafica.
L’IMU, Imposta Municipale Unica, è un’imposta patrimoniale che, si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
A seguito dell’abolizione dell’imposta per la prima casa, le aliquote sono stabilite di anno in anno da apposita delibera comunale, rispettando determinati criteri nazionali.
Come fare
Cosa serve
Visure catastali propri immobili
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
IMU - Quando si paga?
Calcola il dovuto con il calcolatore ANUTEL.
L'imposta annua si versa in due rate di ammontare pari al 50% dell'imposta annua dovuta alle scadenze sotto riportate:
- La prima rata va versata entro il 16 giugno, pari al 50% sulle base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente;
- la seconda rata, a conguaglio, va versata entro il 16 dicembre.
Nel caso la scadenza cada in un giorno prefestivo (il sabato) o festivo (la domenica), la data di scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo (lunedì).
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".
Accedi al servizio
Canale digitale:
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 23 gennaio 2025, 12:46