Materie del servizio
A chi è rivolto
Possono esercitare l’attività di vendita al dettaglio tutti coloro che sono in possesso dei requisiti morali e, solo per l’attività di vendita nel settore alimentare, anche dei requisiti professionali. (art.5 D. Lgsvo 114/98).
Come fare
Presentare la documentazione all'ufficio competente.
Cosa serve
Modello COM.1 richiedibile presso l’Ufficio Commercio.
Cosa si ottiene
Decorsi 30 giorni dal protocollo della comunicazione presso l’Ufficio Commercio è possibile iniziare l’attività di vendita
Tempi e scadenze
- Ricezione comunicazione di apertura esercizio
- Rilascio ricevuta comprovante il ricevimento della comunicazione
- Protocollo della comunicazione
- Comunicazione avvio del procedimento
- Verifica della completezza della comunicazione
- Verifica del possesso da parte del subentrante dei requisiti soggettivi (penale, antimafia, misure di prevenzione) e professionali (solo per il settore alimentare)
- Verifica del possesso dell'autorizzazione sanitaria o del parere igienico-sanitario (solo per il settore alimentare)
- Verifica della agibilità e corretta destinazione d'uso dei locali
- Verifica dell'area di vendita e della conformità ai regolamenti di polizia locale, urbana e annonaria
- Nel caso di insussistenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, verrà notificata diffida all'esercizio dell'attività.
Nessun costo.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2024, 15:39