Descrizione
Il bando mira a favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modificazione della tipologia contrattuale, quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone oltre a incentivare i proprietari di alloggi sfitti a immetterli sul mercato della locazione a canone concordato.
Requisiti per l'accesso
Per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda, devono sussistere le seguenti condizioni:
A. Cittadinanza (requisito indispensabile sia per il locatore che per il conduttore)
A1. Cittadinanza italiana;
oppure:
A2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea;
oppure:
A3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
Titolarità o contitolarità del contratto rinegoziato ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda di contributo;
Titolarità o contitolarità di un atto di rinegoziazione del contratto di locazione secondo i criteri di cui al punto 6 del presente Avviso “Tipologia di rinegoziazione ed entità del contributo”;
La stipula della rinegoziazione deve avvenire in data successiva al 2/11/2023 con riferimento all’annualità 2024 e, nelle annualità successive, la stipula deve avvenire dopo il 2/11 dell’anno precedente;
L’efficacia della rinegoziazione non può essere anteriore alla data della stipula dell’atto di rinegoziazione stesso;
La rinegoziazione del contratto deve essere registrata all’Agenzia delle Entrate;
Per il nucleo familiare del conduttore, l’ISEE ordinario o corrente in corso di validità non deve essere superiore ad € 000,00. Nel caso di rinegoziazione cointestata a più conduttori, la somma del valore ISEE dei nuclei a cui i conduttori appartengono non deve essere superiore a € 35.000,00;
Residenza, oppure dimora abituale, nell’alloggio oggetto del contratto di rinegoziazione (requisito indispensabile per il conduttore);
Non devono sussistere rapporti di coniugio oppure di parentela entro il terzo grado oppure di affinità entro il secondo grado tra locatore e conduttore.
Cause di esclusione dal contributo e di incompatibilità
Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:
- essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- avere un contratto di locazione a uso abitativo con categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Per l’intera vigenza della rinegoziazione, i componenti del nucleo ISEE non possono presentare domanda per il contributo relativo al “Fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L.R. 24/2001” (“Fondo Affitto”).
Allegati
Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2024, 12:32